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Apprendistato

Apprendistato professionalizzante commercio turismo

APPRENDISTATO TERZIARIO

La Commissione Paritetica dell’Ente Bilaterale, competente per territorio, rilascia il parere di conformità, previsto dal rinnovo del C.C.N.L. Settore Terziario , Distribuzione e Servizi del 26 febbraio 2011, alle aziende che intendono instaurare un rapporto di lavoro con contratto di Apprendistato.

L'apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto livello della classificazione del personale, con esclusione delle figure professionali individuate nei punti n. 21), 23) e 24) del quinto livello.
Sono escluse, inoltre, le qualifiche di "archivista" e "protocollista", nonché la qualifica di "dattilografo" qualora il lavoratore risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente riconosciuta;

Durate dell'apprendistato
LIVELLO DURATA
II 48 MESI
III 48 MESI
IV 48 MESI
V 36 MESI
VI 24 MESI


Potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi art. 49 D.LGS 276/2003 i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53.
Per i lavoratori apprendisti di età inferiore ai 18 anni , di cui all’art. 48 D.lgs 276/03 , troveranno applicazione le norme del CCNL Terziario , in quanto compatibili.

Proporzione numerica: il numero di apprendisti che l’imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l’azienda. (un apprendista per ogni lavoratore qualificato). L’azienda che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati, o ne ha meno di tre può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.

Part–time: Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60% della prestazione di cui all’art. 118 e seguenti, ferme restando le ore di formazione medie annue - 120 ore per anno –

Formazione: durata
L’impegno formativo dell’apprendista è determinato, per l’apprendistato professionalizzante in un monte ore di formazione interna o esterna all’azienda di almeno 120 ore per anno.

Percentuali di conferma : le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti.

PROCEDURE DI APPLICABILITA'
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti debbono presentare domanda in duplice copia utilizzando lo specifico modello App/ter alla Commissione Paritetica dell’Ente Bilaterale, competente per territorio, la quale esprimerà, verificata l’iscrizione alla Confcommercio di Vicenza e la regolarità contributiva all’Ente Bilaterale, il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal C.C.N.L.




APPRENDISTATO - TURISMO

La Commissione Paritetica dell’Ente Bilaterale, competente per territorio, rilascia il parere di conformità, previsto dal C.C.N.L. settore Turismo del 20/02/2010, alle aziende che intendono instaurare un rapporto di lavoro con contratto di Apprendistato.

L'apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese dal 2 al 6 livello.

Durate dell'apprendistato
LIVELLO DURATA
II 48 MESI
III 48 MESI
IV 48 MESI
V 36 MESI
VI SUPER 36 MESI
VI 24 MESI


Potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi art. 49 D.LGS 276/2003 i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
In attesa della disciplina degli istituti del contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto di istruzione e formazione e del contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma, possono essere applicate in quanto compatibili, le disposizioni del presente contratto relative all’apprendistato professionalizzante.

Proporzione numerica: un apprendista per ogni lavoratore qualificato. L’azienda che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati, o ne ha meno di tre può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.

Percentuali di conferma : le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti.

PROCEDURE DI APPLICABILITA’
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti debbono presentare domanda in duplice copia utilizzando lo specifico modello App.Tur alla Commissione Paritetica dell’Ente Bilaterale, competente per territorio, la quale esprimerà, verificata l’iscrizione all’ASCOM e la regolarità contributiva all’Ente, il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal C.C.N.L.
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