CONTRATTI A TERMINE
In occasione dell’instaurazione di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato, le aziende sono tenute a
dare preventiva comunicazione scritta all’apposita Commissione Paritetica costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale utilizzando la modulistica predisposta.
CONTRATTI A TEMPO PARZIALE DELLA DURATA DI 8 ORE SETTIMANALI
Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato cui potranno accedere studenti e/o lavoratori occupati a tempo parziale e indeterminato presso altro datore di lavoro,
Diverse modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro potranno essere definite previo parere vincolante di conformità dell’Ente Bilaterale Territoriale.
LAVORO SOMMINISTRATO (INTERINALE)
Entro il 31 gennaio di ogni anno scade il termine per effettuare
la comunicazione annuale dei contratti di somministrazione di lavoro utilizzati nell’anno precedente.La comunicazione dovrà specificare il numero, i motivi, la durata dei contratti oltre al numero e alla qualifica dei lavoratori interessati.
Rammentiamo poi che,
in corso d'anno, l’utilizzatore (azienda che ospita il lavoratore somministrato)
deve sempre comunicare il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro
prima della stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l’utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi.
Entrambe le comunicazioni (quella annuale e quella preventiva) vanno indirizzate alle rappresentanze sindacali aziendali R.S.A. ove presente e in alternativa alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
I CCNL Terziario e Turismo hanno previsto che
la comunicazione possa essere indirizzata all’Ente Bilaterale territoriale: a tal fine è stata predisposta idonea modulistica scaricabile dal sito:
www.entebilateralevi.itE' importante che l’azienda avvisi tempestivamente il proprio Consulente del Lavoro o Servizi di tenuta libri paghe dell'utilizzo di lavoratori somministrati, in quanto i lavoratori somministrati devono essere indicati nel libro unico del lavoro (L.U.L.) e nelle comunicazioni mensili UNIEMENS.In caso di omessa comunicazione di utilizzo lavoratori somministrati è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, variabile da euro 250,00 ad euro 1.250,00.