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CONTRATTO A PROGETTO, NULLITÀ E TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO

27/04/2011
Il tribunale di Bergamo, aderendo all'orientamento della giurisprudenza di merito, sostiene che un contratto a progetto in cui manchi l'individuazione di uno specifico progetto o programma deve ritenersi nullo ed essere considerato quale fonte di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, salvo che il datore di lavoro dia prova della genuina natura autonoma della collaborazione. Ciò vale anche laddove il progetto sia fittizio, ovvero si identifichi in attività del tutto corrispondenti all'oggetto sociale del datore di lavoro.
Il sottostante rapporto di lavoro, quindi, non potrà che essere considerato di natura subordinata, secondo la tipologia negoziale realizzatasi di fatto tra le parti (Tribunale di Bergamo 7 ottobre 2010 n. 7).
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