INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO DEI LAVORATORI NEI CASI DI CRISI AZIENDALE/OCCUPAZIONALE
La legge 02/2009, come modificata dalla Legge 33/2009, prevede la possibilità di accedere a provvedimenti di sospensione unicamente ove vi sia
l’intervento integrativo dell’ Ente Bilaterale.
Con accordo territoriale di secondo livello sottoscritto, in data 27 aprile 2009 – prorogato per l’anno 2012 in data 05 dicembre 2011 tra le Organizzazioni Sindacali e la Confcommercio è stato possibile attivare strumenti che consentono il mantenimento dei livelli occupazionali con espresso riferimento a situazioni aziendali di difficoltà che si determineranno nel corso dell’anno.
L’Ente Bilaterale ha deliberato l’impegno finanziario destinato ad uno specifico FONDO DI SOSTEGNO AL REDDITO, riservato agli interventi di seguito elencati:
- A. Interventi di integrazione al reddito dei lavoratori sospesi per crisi aziendale;
- B. Interventi di integrazione al reddito dei lavoratori nelle aziende che ricorrono al contratto di solidarietà;
- C. Interventi di integrazione al reddito dei lavoratori disoccupati a seguito di proceduta di mobilità;
- D. Interventi di sostegno al reddito degli apprendisti licenziati per giustificato motivo oggettivo.
Al fine di accedere agli interventi di sostegno al reddito, dovrà essere sottoscritto un accordo sindacale con le Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dell’accordo territoriale. In tale accordo saranno specificati la tipologia degli interventi necessari, i motivi, i nominativi dei lavoratori interessati e la durata di corresponsione degli ammortizzatori corrisposti in costanza di rapporto di lavoro.