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NOTIZIE TERZIARIO LAVORO

14/03/2011
PROCEDURE DI MOBILITA'
Comunicazioni alle organizzazioni sindacali.
La Cassazione dà continuità al principio consolidato, secondo cui, in tema di procedure di mobilità e di licenziamento collettivo, la comunicazione alle RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) di inizio della procedura ha sia la finalità di far partecipare le organizzazioni sindacali alla successiva trattativa per la riduzione del personale, sia di rendere trasparente il processo decisionale datoriale nei confronti dei lavoratori potenzialmente destinati ad essere estromessi dall'azienda. Pertanto, la mancata indicazione nella comunicazione di avvio della procedura di tutti gli elementi previsti dal citato art. 4 determina, insanabilmente, l'inefficacia dei successivi licenziamenti. (Cass. sez. lavoro 20 gennaio 2011 n. 1254)

LICENZIAMENTO per giustificato motivo oggettivo
La Cassazione - pronunciandosi su di un caso sorto in seguito all'impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte di un lavoratore e della richiesta di pagamento del lavoro straordinario da questi svolto - ribadisce il principio consolidato che, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'onere di provare la sussistenza del giustificato motivo spetti al datore di lavoro, che ha altresì l'onere di provare l'impossibilità - circoscritta alle mansioni equivalenti a quelle svolte dal lavoratore all'interno dell'azienda - di adibire il lavoratore da licenziare ad altre mansioni nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Tale prova non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore, che impugni il licenziamento, una collaborazione nell'accertamento di un possibile repechage (“ripescaggio”), mediante l'allegazione dell'esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato. (Cass. sez. lavoro 8 febbraio 2011 n. 3040)

INCENTIVO ALL'ESODO - Accordo su importo netto - Ricalcolo dell'imposta.
La domanda con la quale un ex dipendente - che abbia raggiunto un accordo di incentivo all'esodo a fronte del pagamento di una somma netta - chiede all'ex datore di lavoro il rimborso della maggiore imposta derivante dal ricalcolo eseguito dall'Agenzia delle Entrate nel triennio successivo (ai sensi dell'art. 19 Tuir seconda parte) è infondata e non meritevole di accoglimento, perché il datore di lavoro ha adottato l'unico sistema di trattenuta fiscale che poteva utilizzare all'atto dell'erogazione dell'incentivo all'esodo, mentre l'Agenzia delle Entrate ha rideterminato l'imposta dovuta sull'incentivo all'esodo e sul trattamento di fine rapporto, operando il ricalcolo sulla base dei dati esposti dal contribuente nel modello unico o nel modello 730. Ogni accordo volto all'accollo definitivo dell'onere tributario in capo al datore di lavoro, all'esito del ricalcolo da parte dell'Agenzia delle Entrate, con la previsione di una indennità di rimborso, sarebbe stato nullo. (Tribunale di Roma 28 gennaio 2011 n. 1482
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