LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E COLLEGATO LAVORO
08/06/2011
L'Istituto delle prestazioni lavorative autonome occasionali ( rese ai sensi dell'art. 2222 c.c.) continua ad essere - anche dopo le modifiche legislative apportate dal Collegato lavoro alla disciplina sanzionatoria in materia di sommerso – un aspetto problematico. La "genuinità" del rapporto non può, infatti, prescindere da una attenta analisi dei requisiti della subordinazione. In questo senso va allora chiarito che è prestatore di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) chi si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. Viceversa, è lavoratore autonomo (art. 2222 c.c.) una persona che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.