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NOTIZIE TERZIARIO LAVORO

21/06/2011
APPRENDISTATO E NULLITA' PER ASSENZA DI FORMAZIONE
Nel caso di assenza della doverosa attività formativa e di espletamento di mansioni diverse da quelle per le quali il contratto formativo era stato stipulato, l'intervenuta instaurazione successiva di un rapporto di lavoro porta a corrispondere, per detto periodo, l'ordinario trattamento retributivo e previdenziale (Tribunale di Frosinone 9 agosto 2010).

CERTIFICATI DI MALATTIA

A partire da lunedì 20 giugno 2011 i datori di lavoro privati non possono più richiedere ai lavoratori di esibire la copia cartacea del certificato di malattia; come per i dipendenti pubblici, salvo casi particolari. Il datore di lavoro deve recuperare la certificazione via web o ricevere via mail la stessa, attraverso la trasmissione al servizio telematico dell'Inps da parte dei medici curanti.
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