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NOTIZIE TERZIARIO LAVORO

29/07/2011
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Il motivo del ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo o alla somministrazione a tempo determinato deve essere esplicitato al momento della stipula del contratto. Ne consegue che, in caso di causale generica, e quindi nulla, il rapporto si converte in tempo determinato, con decorrenza delle retribuzioni dal giorno della costituzione in mora, non trovando applicazione l'indennità risarcitoria di cui all'art. 32, c. 5, legge n. 183/2010 (Tribunale di Torino, 28 aprile 2011, n. 812)

PARTO PREMATURO: CONGEDO DI MATERNITA'
L’Inps fornisce  le prime istruzioni  a seguito della sentena n. 116 del 7 aprile 2011, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, lett. c D.lgs 151/2001. In attesa di un eventuale pronunciamento del Ministero, l'Inps precisa che la lavoratrice ha la possibilità di fruire del congedo di maternità dalla data di ingresso del neonato nella casa familiare, offrendo al datore di lavoro la prestazione lavorativa. La lavoratrice che voglia ottenere il diferimento del congedo deve produrre certificazione  medica, rilasciata dalla struttura ospedaliera, dalla quale possa rilevarsi il rapporto causa-effetto esistente tra la nascita prematura del neonato e l'immediato ricovero dello stesso.  La medesima struttura ospedaliera provvederà ad attestare la data di dimissioni del neonato. La lavoratrice deve anche produrre la certificazione medica dalla quale si evinca la compatibilità delle proprie condizioni di salute con la ripresa del lavoro.
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