Poteri del datore di lavoro
La Cassazione afferma che legittimamente può essere ispezionata la posta elettronica del lavoratore una volta emerso l’illecito, se il controllo non è rivolto a monitorare l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, ed invece è diretto ad accertare la perpetrazione di eventuali conportamenti illeciti ( Cass. Sez. Lav. 27 febbraio 2012 n. 2722).
Licenziamenti collettivi
In tema di verifica del rispetto delle regole procedurali dettate per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale, dettate dalla legge 223/1991, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale, sottratti al controllo giurisdizionale.
Cosicchè, nel caso di progetto imprenditoriale diretto a ridimensionare l’organico dell’intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l’imprenditore può limitarsi all’indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti, in presenza della conclusione di un accordo con i sindacati, che. nell’ambito delle misure idonee a ridurre l’impatto sociale dei licenziamenti, adotti il criterio di scelta del possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione o, comunque, incentrato sulla maggiore prossimità del diritto a pensione (Sez. lav. sentenza 13 gennaio 2012 n. 391).
Associazione in partecipazione
Il rischio di impresa fa la differenza tra il socio lavoratore e il socio dipendente. La Corte, inoltre, afferma che la causa del contratto di associazione in partecipazione consiste nella partecipazione dell’associato al rischio d’impresa. Di conseguenza, l’assunzione del rischio deve necessariamene comprendere la partecipazione tanto agli utili quanto alle perdite (Cass. sez. lav. 21 febbraio 2012 n. 2496).