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NOTIZIE TERZIARIO LAVORO

02/07/2012

Rappresentanza sindacale
I lavoratori, una volta eletti R.S.U., non sono più legati al sindacato nelle cui liste si sono presentati alle elezioni, ma fondano la loro carica sul voto, universale e segreto, dell’intera collettività dei dipendenti aziendali. Tale fondamento permane anche se il lavoratore si dimette dal sindacato nelle cui liste si è presentato e quale che siano le sue successive decisioni. Non può quindi desumersi che la decisione del lavoratore di aderire ad un altro sindacato implichi la sua decadenza dalla carica e il venir meno dei diritti connessi alla carica stessa. (cass. sez. lav. 7 marzo 2012 n. 3545)

Inps, pagamenti in contanti o assegni
Il Decreto legge 9/02/2012 n. 5 prevede, al fine di eliminare i costi connessi all’utilizzo del denaro contante e degli assegni, il divieto di utilizzare i predetti sistemi per i pagamenti destinati all’INPS, al fine di evitare i costi amministrativi connessi alla riscossione e all’incasso. L’INPS ha quindi precisato che, a partire dal 1 maggio 2012, i pagamenti non canalizzati su specifici sistemi di riscossione potranno aver luogo esclusivamente tramite bonifico bancario o postale della sede, ovvero tramite bollettino postale relativo al conto riscossione varie. (mess. INPS n. 7073 del 24/04/2012)

Lavoro: nullo il termine del contrattoper mancata valutazione dei rischi
L’art. 3 del D.lgs 368/2001 ha introdotto, nella serie di divieti all’apposizione del termine ai contratti di lavoro, la mancata effettuazione della valutazione dei rischi. Risultato di tale violazione è la nullità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro e la conversione di detto contratto in un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Quanto alle conseguenze della conversione, con riferimento all’indennità prevista a favore del lavoratore, trovano applicazione i commi 5, 6, e 7 dell’art. 32 della legge 183/2010, che prevedono la corresponsione di un’indennità (con valenza sanzionatoria) fra 2,5 e 12 mensilità, per il periodo che va dalla scadenza del contratto fino alla declaratoria di nullità del termine (Cass. Sez. lav. 2 aprile 2012 n. 5241).

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