Home | News 

NOTIZIE TERZIARIO LAVORO

18/10/2012

Il lavoro autonomo e parasubordinato

La Riforma Fornero (legge 92/2012) ha introdotto con decorrenza 18 luglio 2012 dei parametri di presunzione della prestazione di lavoro resa dal lavoratore autonomo, in mancanza dei quali il rapporto di lavoro può diventare subordinato. Detta presunzione si verifica tutte le volte che ricorrono almeno due delle seguenti condizioni:
- il contratto duri più di 8 mesi annui per due anni consecutivi;
- il corrispettivo annuo superi l’80% del fatturato complessivo per due anni solari consecutivi;
- il lavoratore utilizzi una postazione fissa presso il committente.
I contratti in corso alla data dell’entrata in vigore della legge devono essere uniformati alle nuove previsioni, entro 12 mesi, vale a dire entro il 18 luglio 2013.


Associazione in partecipazione

La legge 92/2012 ha rivisto alcune condizioni che regolano la legittimità del contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro. In particolare la riforma ha stabilito, con decorrenza 18/07/2012 quanto segue:
- il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre. Questo limite non si applica se gli associati sono legati all’associante da vincolo di parentela entro il terzo grado;
- vi sia un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili di impresa ovverro sia consegnato il rendiconto previsto dall’art. 2552 del Codice Civile.
Conseguentemente i testi contrattuali adottati dagli associati dovranno essere redatti tenendo conto anche delle predette novità.

Invia questa pagina ad un amicoInvia questa pagina ad un amico
Confcommercio Vicenza CGIL VICENZA FISASCAT UIL VICENZA Fondo Est Fondo FON.TE. Fondo FOR.TE Fast - Fondo Assistenza Sanitaria Turismo
Engineered SITEngine by Telemar
- P.IVA 00331890244 - sitemap - informativa sui cookies - Privacy Policy