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NOTIZIE TERZIARIO LAVORO

21/03/2013

Lavoro subordinato
La Cassazione conferma quanto affermato più volte: l’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo dell’individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale. Altri elementi, quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva (Cass. sez. lavoro 23 gennaio 2013 n. 1569).


Infortuni sul lavoro

Per quanto riguarda la responsabilità del datore di lavoro, il Tribunale di Pordenone ha recentemente deciso, in conformità all’indirizzo  consolidato della Cassazione che ripetutamente ha affermato che la responsabilità del datore di lavoro, di cui all’art. 2087c.c., è di natura contrattuale, per cui ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza del danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro elemento. Mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo (Tribunale di Pordenone 9 novembre 2012).ez. lav. 17 sett 2012 n. 21511).

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