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NOTIZIE TERZIARIO LAVORO

15/04/2013

Principio di immediatezza della contestazione disciplinare
Il dipendente regolarmente convocato per testimoniare in giudizio è soggetto a un vero e proprio obbligo di legge, che gli impone di presentarsi nel giorno e nell’ora stabiliti dal giudice e perciò il datore di lavoro non può impedire al lavoratore di recarsi a testimoniare.
Bisogna ricordarsi che il testimone ha l’obbligo di presentarsi davanti al giudice e di rispondere secondo verità alle domande che gli saranno rivolte: non adempiere a tale obbligo è reato ( art. 372 c.p.). Il datore di lavoro non può, a sua volta, impedire al suo dipendente di assentarsi dal posto di lavoro per andare a testimoniare. Nel caso sia necessario, il cancelliere del Tribunale potrà rilasciare un apposito certificato per giustificare tale assenza. Se non è previsto dal CCNL, il lavoratore che si assenta per testimoniare non ha diritto alla retribuzione.


Principio di immediatezza della contestazione disciplinare

La riferibilità della tempestività della contestazione va effettuata al momento della ragionevole sussistenza dei fatti contestati. Il principio di immediatezza della contestazione disciplinare nell’ambito di un licenziamento per motivi disciplinari, infatti, pur dovendo essere inteso in senso relativo, comporta che l’imprenditore porti a conoscenza del lavoratore i fatti contestati non appena essi gli appaiono ragionevolmente sussistenti, non potendo egli legittimamente dilazionare la contestazione fino al momento in cui ritiene di averne assoluta certezza.
(Cassazione sez. lav. 13 febb. 2013 n. 3532)

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