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FONDO NUOVE COMPETENZE: RISORSE PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

23/12/2020

Il Fondo nuove competenze (FNC) è istituito presso l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) al fine di coprire gli oneri relativi ai percorsi di formazione che vengono previsti dai contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali a seguito della stipulazione di intese volte ad una rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa. L’accordo, firmato il 25 novembre 2020 da Confcommercio Vicenza per la nostra provincia, consente di accedere immediatamente alle risorse. Vediamo nello specifico il funzionamento di questa agevolazione.

Possono beneficiare dei contributi finanziari erogati dal FNC i datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.
Sono interessati dagli interventi i lavoratori dipendenti occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del FNC o in somministrazione, per i quali è ridotto l’orario di lavoro a fronte della partecipazione a percorsi di sviluppo delle competenze, previsti dall’accordo collettivo.

Gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono:
• essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2020 (termine che verrà con ogni probabilità prorogato);
• prevedere progetti formativi;
• stabilire il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
• stabilire il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze nonché, qualora la formazione sia erogata dall’impresa, dimostrare il possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso.

II limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per lavoratore è individuato in 250 ore e le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte dell’ANPAL (elevati a 120 giorni qualora l’istanza venga presentata dai Fondi paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori).

L’Accordo Territoriale per la provincia di Vicenza

Le aziende associate a Confcommercio Vicenza che applicano i CCNL afferenti ai settori Terziario e Turismo possono avvalersi dell’accordo collettivo sottoscritto il 25 novembre scorso per accedere al FNC con modalità semplificate.
L’accordo è consultabile qui sul sito www.entebilateralevi.it o scaricabile a fondo pagina.

Il progetto. Come sopra anticipato, ad ogni istanza di contributo (riferito alla quota di retribuzione e contribuzione oraria oggetto di rimodulazione) deve essere allegato un progetto per lo sviluppo delle competenze che individui:
• gli obiettivi di apprendimento in termini di competenze,
• i destinatari,
• il soggetto erogatore,
• gli oneri,
• la modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e la relativa durata, che può anche protrarsi oltre il 31 dicembre 2020 a condizione che il percorso abbia avuto inizio entro tale data.

La domanda.
I datori di lavoro che hanno stipulato l’accordo di rimodulazione dell’orario di lavoro possono presentare istanza di contributo all’ANPAL (che ha predisposto un apposito applicativo).
Alla domanda è necessario allegare l’accordo collettivo, il progetto per lo sviluppo delle competenze e l’elenco dei lavoratori coinvolti (indicando per ognuno di essi il livello contrattuale e il numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze).
Le istanze devono essere sottoscritte (anche digitalmente) dal legale rappresentante dell’azienda o da un suo delegato (l’eventuale delega deve avvenire per iscritto e deve essere allegata all’istanza di contributo, corredata dal documento di identità del delegante).
In caso di gruppi societari, la domanda può essere presentata dalla capogruppo anche per conto delle società controllate al 100% e la società capogruppo può stipulare un unico accordo collettivo per tutte le società controllate.
Qualora, invece, le imprese accedano al FNC per il tramite di avvisi su conto sistema di un Fondo Paritetico Interprofessionale o tramite il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori, l’istanza può essere presentata dal Fondo in nome e per conto delle imprese aderenti.
L’ANPAL provvederà a valutare l’istanza di contributo in termini di conformità formale e sostanziale ai requisiti previsti dal decreto in esame, secondo il criterio cronologico di presentazione.

Quantificazione ed erogazione del contributo.
Il FNC rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori.
L’ANPAL determina l’importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali.
L’erogazione del contributo avviene con cadenza trimestrale per il tramite dell’INPS, nei limiti dell’importo massimo riconosciuto e comunicato da ANPAL.
L’erogazione avviene in due tranche: anticipazione del 70% del contributo concesso e saldo.

Ulteriori contributi (relativi ai costi della docenza) possono essere ottenuti attingendo ai fondi interprofessionali per la formazione continua.
A tale proposito si segnala l’Addendum all’avviso 2/19 del Fondo For.Te. consultabile su www.fondoforte.it.

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