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NOTIZIE TERZIARIO LAVORO

02/07/2012

Maternità fuori dal rapporto di lavoro
A seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che, per quanto riguarda i Paesi Ue, l’accredito figurativo e il riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, previsti rispettivamente dall’articolo 25, comma 2, e 35, comma 5, del Dlgs n. 151/2001, debbono ritenersi preclusi quando i periodi in questione risultino a vario titolo coperti negli ordinamenti pensionistici di tali Paesi. Per quanto concerne, invece, l’accredito dei citati periodi coperti da contribuzione in Paesi extracomunitari convenzionati, occorre valutare ciascuna fattispecie in conformità a quanto previsto dalla convenzione di sicurezza sociale stipulata con ogni singolo Stato.

Licenziamento per giusta causa
Per stabilire in concreto l’esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all’intensità dell’elemento intenzionale; dall’altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare. La previsione di ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta in un contratto collettivo non vincola il giudice, che deve sempre verificare, stante  l’inderogabilità della disciplina dei licenziamenti, se quella previsione sia conforme alla nozione di giusta causa e se, in ossequio al principio generale di ragionevolezza e di proporzionalità, il fatto addebitato sia di entità tale da legittimare il recesso. (Cass. Sez. Lav. 26.04.2012, 6498)

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