La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 27651/2013, intervenendo nel merito della liceità di un licenziamento operato da un'azienda nei confronti di un lavoratore distaccato presso un terzo, ha dichiarato che il fatto che il distaccatario chiuda l'attività non è condizione sufficiente a giustificare l'atto espulsivo.
L'azienda distaccante, infatti, non può basare il licenziamento con la mera constatazione che l'interesse verso l'attività svolta dal lavoratore viene meno con la chiusura dell'azienda terza, gestendo questi le attività commerciali del distaccatario, ma deve dimostrare che risulta impossibile ricollocare il lavoratore all'interno della propria struttura organizzativa: sul datore distaccante, pertanto, ricade l'onere di provare l'impossibilità di repechage.