Lavoro somministrato

Lavoro somministrato (interinale)

Entro il 31 gennaio di ogni anno scade il termine per effettuare la comunicazione annuale dei contratti di somministrazione di lavoro utilizzati nell’anno precedente. La comunicazione dovrà specificare il numero, i motivi, la durata dei contratti oltre al numero e alla qualifica dei lavoratori interessati.

Rammentiamo poi che, in corso d'anno, l’utilizzatore (azienda che ospita il lavoratore somministrato) deve sempre comunicare il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l’utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi.

Entrambe le comunicazioni (quella annuale e quella preventiva) vanno indirizzate alle rappresentanze sindacali aziendali R.S.A. ove presente e in alternativa alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

COMUNICAZIONE ANNUALE UTILIZZO LAVORATORI SOMMINISTRATI

I CCNL Terziario e Turismo hanno previsto che la comunicazione possa essere indirizzata all’Ente Bilaterale territoriale: a tal fine è stata predisposta idonea modulistica scaricabile dal sito all'interno della sezione "Altri moduli" presente nel menù di EBST e EBT.

E' importante che L’azienda avvisi tempestivamente il proprio Consulente del Lavoro o Servizi di tenuta libri paghe dell'utilizzo di lavoratori somministrati, in quanto i lavoratori somministrati devono essere indicati nel libro unico del lavoro (L.U.L.) e nelle comunicazioni mensili UNIEMENS.

In caso di omessa comunicazione di utilizzo lavoratori somministrati è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, variabile da euro 250,00 ad euro 1.250,00.